Auto elettriche ai dipendenti: trattamento fiscale dei rimborsi
- Staff Studio
- 15 Settembre, 2023
I rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, per le spese di energia elettrica finalizzate alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione. Non rientrano, infatti, nelle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito stabilite dall’articolo 51 del Tuir. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 421 del 25 agosto 2023, fornita a una società, la quale assegna ai propri dipendenti, in uso promiscuo, autovetture a trazione integralmente elettrica o ibrida, per le quali intende riconoscere, agli stessi dipendenti, il rimborso delle spese sostenute per la ricarica elettrica del veicolo assegnato effettuata presso la propria abitazione.
L'istante rappresenta di disporre di una flotta aziendale di circa 230 autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del fringe benefit in busta paga.
Al fine di sensibilizzare i dipendenti al ricorso alla mobilità elettrica, la società intende riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l'energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso la propria abitazione.
Al riguardo, l'istante rappresenta che non sarà previsto un importo massimo di rimborso al dipendente a cui è stata concessa l'auto ibrida o elettrica ad uso promiscuo.
La spesa rimborsabile sarà determinata sulla base del prezzo medio comunicato da ARERA e dei consumi effettivi: al dipendente saranno fornite due tessere (una per esigenze di lavoro e una per esigenze private) mediante le quali l'azienda potrà monitorare e distinguere i chilometri percorsi per esigenze di lavoro e per esigenze private, oltre che i rispettivi consumi energetici per le ricariche effettuate; il rimborso avverrà pertanto sulla base dei KM percorsi per esigenze di servizio; solo per talune categorie di dipendenti, il rimborso sarà per l'intera ricarica senza distinzione tra uso privato e per esigenze lavorative.
Ciò premesso, l'istante chiede se detti rimborsi debbano essere assoggettati a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se gli stessi possano essere ricondotti nella categoria di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 25 agosto 2023 n. 421, ha precisato che in relazione ai veicoli ad uso promiscuo, la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfettaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.
Il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro, ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.
Al riguardo si ricorda che, in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente stesso, quali ad esempio l'acquisto di materile di consumo (come carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.) e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte.
Pertanto, si ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.